Art.11 Organo di controllo
È nominato dal Consiglio di Amministrazione in composizione monocratica o collegiale, in questo ultimo caso composto tra tre membri che eleggono al loro interno il Presidente.
Il componente unico o almeno uno dei componenti l’organo collegiale deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010.
I componenti dell’Organo di Controllo devono possere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita previste dalla Legge (art. 2399 cod. civ.)
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
– esercita il controllo contabile, quando la Fondazione non sia dotata di un revisore dei conti.
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di interesse generale attinenti lo scopo;
– attesta che il bilancio sociale, se richiesto dalla Legge, sia redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge stessa;
– compie atti di ispezione e controllo nei confronti dell’operato degli amministratori.
– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali
– agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali; – riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione trascritta nell’apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori Legali