Art.11 Organo di controllo

È nominato dal Consiglio di Amministrazione in composizione monocratica o collegiale, in questo ultimo caso composto tra tre membri che eleggono al loro interno il Presidente.

Il componente unico o almeno uno dei componenti l’organo collegiale deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010.

I componenti dell’Organo di Controllo devono possere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita previste dalla Legge (art. 2399 cod. civ.)

L’organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

– esercita il controllo contabile, quando la Fondazione non sia dotata di un revisore dei conti.

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di interesse generale attinenti lo scopo;

– attesta che il bilancio sociale, se richiesto dalla Legge,  sia redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge stessa;

– compie atti di ispezione e controllo nei confronti dell’operato degli amministratori.

– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali

– agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali; – riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione trascritta nell’apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori Legali